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COMUNICATO N. 02/2019bis del 02.02.2019 – LETTERA APERTA ALLA CITTADINANZA: ESTRATTO pubblicazione mia PEC inviata il 29.01.2019 a Sindaco, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri comunali, componenti della Conferenza dei Servizi e alcuni tecnici comunali. Venerdì mattina 01.02 ne ho chiesto l’invio formale anche ai consiglieri di quartiere, per presa di responsabilità della situazione.

Al Sig. Sindaco Pietro Fontanini
Al Segretario Generale
Agli Assessori
Ai Consiglieri comunali
Ai Componenti della Conferenza dei Servizi
Ai Tecnici del Comune Disnan, Shaurli, Martinuzzi

ognuno per la sua parte di competenza

Buongiorno.

Dal momento che sono venuta a conoscenza che i lavori all’interno dello Stadio Friuli sono in procinto di ripartire, ora che alcuni di voi da opposizione sono divenuti maggioranza, sarei a ricordarvi, SOMMESSAMENTE, le vostre dichiarazioni -in particolare Michelini, Pizzocaro, Pittoni, di allora, riportate integralmente nel comunicato:

COMUNICATO N. 02/2019 del 02.02.2019 – LETTERA APERTA ALLA CITTADINANZA: Pubblicazione INTEGRALE mia PEC inviata il 29.01.2019 a Sindaco, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri comunali, componenti della Conferenza dei Servizi e alcuni tecnici comunali. Venerdì mattina 01.02 ne ho chiesto l’invio formale anche ai consiglieri di quartiere, per presa di responsabilità della situazione.

Ometto, per brevità, tutti i miei rilievi, le richieste di commissioni e di pareri, gli accessi atti, le interrogazioni relative anche alla delibera dell’Anac n. 48/2015, che riporto sotto, SOLO PER LA PARTE DELIBERATIVA, che PONE NUMEROSI QUESITI SULLA VALUTAZIONE A SUO TEMPO FATTA QUANDO VENNE VALUTATO IL DIRITTO DI SUPERFICIE E SULL’ASSENZA DI UNA ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’OPERAZIONE.

MA CHI C’ERA IN CONSIGLIO COMUNALE ALLORA???

Vincenzo Martines (VICESINDACO)

Giovanni Barillari (Assessore)

Enrico Berti,

Mirko Bortolin,

Cinzia Del Torre (Cons. Maggioranza),

Carlo Giacomello (Cons. Maggioranza),

Loris Michelini,

Federico Angelo Pirone (Cons. Maggioranza),

Paolo Pizzocaro,

Pierenrico Scalettaris (Cons. Maggioranza),

Alessandro Venanzi (Cons. Maggioranza).

Più altri, visibili nella delibera 85/2011, sotto allegata.

Dalle vostre dichiarazioni si riassume quanto segue:

Mancavano i pareri del Segretario Generale, dell’Ufficio Autonomie Locali, dell’Anac. Si parlava di Corte dei Conti.

1) Quella volta protestavate. Ora -che siete in maggioranza- li avete chiesti?

2) Come mai il Segretario Generale -che mi pare contestavate- è stato da voi riconfermato?

3) Vedo riferimenti alla Corte dei Conti. Avete fatto esposti in tal senso?

4) Perché, una volta arrivati al governo della città, non avete “corretto il tiro” su questa questione?

5) Perché non avete ancora risposto all’interpellanza in tal senso del Consigliere Domenico Liano, in palese violazione di Statuto?

6) Qualora non sia stata ancora fatta la richiesta all’Anac, Vi chiederei cortesemente di provvedere a far richiedere dal Segretario Generale all’Anac i seguenti pareri:

Richiesta URGENTE di parere all’A.N.A.C. effettuata da parte del Segretario Generale -anche responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Udine- Carmine Cipriano sul seguente quesito:

“L’Autorità Nazionale Anti Corruzione ritiene che, relativamente ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Friuli, già conclusisi con la recente inaugurazione del 17.01.2016, regolati da delibera consiliare n. 85 d’ord. del 14.11.2011 e da successivo contratto notarile Rep.22898 del 29.03.2013 e atti ad essi collegati e successivi, lo studio di fattibilità presentato dall’Udinese Calcio nel 2017 (e sue eventuali successive modifiche e integrazioni) possa avere esecutività senza preliminarmente doversi modificare il punto h della delibera n. 85/2011 e il contratto ad essa collegato integrando gli atti con altri servizi accessori e con una conseguente congrua rivalutazione/integrazione economica?

e su altro quesito, con due richieste separate:

“L’Autorità Nazionale Anti Corruzione ritiene che, relativamente ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Friuli, già conclusisi con la recente inaugurazione del 17.01.2016, regolati da delibera consiliare n. 85 d’ord. del 14.11.2011 e da successivo contratto notarile Rep.22898 del 29.03.2013 e atti ad essi collegati e successivi, l’eventuale nuova/integrativa convenzione dovrebbe -per non incorrere in possibili rilievi della Corte dei conti- tener conto di quanto da voi esposto nella Vs. delibera n. 48/2015, che rilevava, in sintesi “l’assenza di una analisi di convenienza economica che determinasse il potenziale valore della gestione dello stadio, alla stregua di quanto fatto per la stima del valore del diritto di superficie -dato economico su cui pare si basi laconvenzione in essere- procedendo con una conseguente adeguata rivalutazione/integrazione economica?”

– In data 13.12.2017, Prot. Uscita n. 0135170, l’Anac rilevava la non ammissibilità della richiesta del Comune di Udine, in quanto “non presentata da soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’amministrazione richiedente” ai sensi dell’art.4 del Regolamento del 20 luglio 2016 (Visibile sul sito dell’Autorità). Nonostante le richieste della minoranza non si procederà a richiedere un nuovo parere.

7) Avete intenzione di percorrere ogni via possibile per sanare FINALMENTE quanto rilevato dalla Delibera n. 48/2015 ANAC ? (mi spiego: i rilievi dell’Anac palesano il fatto che le valutazioni fatte a suo tempo non risultino adeguate/complete. Alla fine il canone mensile risulta essere di circa 3.750 euro. Ora si vuole andare avanti non solo su questa cifra, ma nemmeno adeguando la convenzione/contratto alla prevista nuova situazione, a quanto mi è dato sapere);

8) Avete intenzione di procedere -anche se tardivamente- ad una analisi di convenienza economica che determini il potenziale valore della gestione dello stadio, alla stregua di quanto fatto per la stima del valore del diritto di superficie, e non solo, come fatto in precedenza, tenere conto solo del secondo e continuare a tenerne conto? (Di qui la cifra richiesta a suo tempo all’Udinese Calcio) ADEGUANDO LA CONVENZIONE NON SOLO CONSIDERANDO LE NUOVE ATTIVITA’ INTERNE ALLO STADIO, MA CONSIDERANDO E INTEGRANDO LA -a detta dell’Anac- NON ADEGUATA VALUTAZIONE FATTA A SUO TEMPO?

9) Cosa intendono fare il Sindaco Pietro Fontanini e la sua Giunta/maggioranza -di cui ora è responsabilità il governo della città- per evitare un giorno eventuali futuri addebiti, di qualsivoglia natura?

10) Cosa intendono fare i 40 consiglieri comunali (escludendo chi si è già attivato in tal senso) per fare gli interessi -soprattutto economici- di TUTTI I CITTADINI DI UDINE?

Consigliando un’attentissima lettura, e una visone delle sedute, ringrazio tutti dell’attenzione,
e delle risposte che intenderete -spero- darmi.
Nell’interesse di quella Udine che tutti amiamo.
Riservandomi comunque di intraprendere le vie che riterrò -volta per volta- più opportune.

Resto a disposizione per ogni chiarimento, anche individuale, o pubblico, in tal senso.
Cordiali saluti.
Claudia Gallanda
Già consigliere comunale di Udine
Mandato 2013-2018
Cell. 348 18 366 18.

***Delibera numero 48 del 17 giugno 2015

Fasc. 120/2014: Contratto tra Udinese Calcio S.p.A. ed il Comune di Udine per la ristrutturazione dello Stadio “Friuli”.

Oggetto: Fasc. 120/2014: Contratto tra Udinese Calcio S.p.A. ed il Comune di Udine per la ristrutturazione dello Stadio “Friuli”.
Stazione Appaltante: Comune di Udine.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 17 giugno 2015

il testo integrale della delibera:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4f73522a0a778042798106f7185122fa

“DELIBERA

il Comune di Udine, in assenza di adeguate disponibilità finanziarie da destinare alla ristrutturazione dello stadio Friuli, ha deliberato di costituire il diritto di superficie in capo ad un soggetto privato, scelto con gara, che avrebbe dovuto progettare e realizzare tale intervento con finanziamenti propri, assicurare l’uso dell’impianto sportivo da parte della squadra di calcio cittadina e provvedere alla gestione del complesso sportivo per tutta la durata della concessione;
tali finalità corrispondono all’intenzione dell’amministrazione di ricorrere ad uno strumento di partenariato pubblico-privato; più precisamente, le finalità perseguite dal Comune di Udine appaiono riconducibili allo schema tipico della concessione di costruzione e gestione, che ha ad oggetto, ex art. 143, comma 1 del Codice;
il Comune di Udine, coerentemente con il principio di tipicità dei contratti pubblici, confermato nelle disposizioni dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 163/2006, era tenuto ad applicare lo schema tipico della concessione di lavori, contemplato nell’art. 143 dello stesso decreto legislativo; ciò detto, in via di principio, va comunque riconosciuto che, sotto il profilo sostanziale, la scelta di ricorrere ad una procedura atipica, giustificata dalle contingenze sopra specificate, è risutata comunque rispettosa del principio di concorrenza la cui tutela costituisce la ratio del principio di tipicità dei contratti pubblici.; in questo senso l’avere esperito una procedura aperta ha messo tutti i potenziali interessati alla stipulazione del contratto nella condizione di partecipare ad armi pari alla competizione, facendo emergere – sotto questo profilo – una violazione di carattere prevalentemente formale;
sotto altro profilo la procedura esperita dal Comune, invece, non rispetta tutte le prescrizioni in tema di concessioni di lavori, stante l’assenza, in particolare, di un’analisi di convenienza economica dell’operazione da parte dell’amministrazione; il Comune avrebbe dovuto, infatti, provvedere alla determinazione del potenziale valore della gestione dello stadio, alla stregua di quanto fatto per la stima del valore del diritto di superficie, nonché la presentazione, da parte del concorrente, di un piano economico-finanziario per la gestione dell’impianto, indispensabile per la valutazione dei rischi dell’operazione di finanziamento e, quindi, dell’equilibrio economico-finanziario della concessione;
il contratto sottoscritto non presenta, inoltre, i contenuti descritti dall’art. 115 del d.p.r. 207/2010; pur essendo previsto l’affidamento dei lavori da parte dell’aggiudicatario ai sensi del d.lgs. 163/2006, non è esercitato da parte del Comune un adeguato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni demandate all’aggiudicatario, né è stato nominato un responsabile del procedimento in contrasto con quanto stabilito dall’art.10 del d.lgs. 163/2006;
con riferimento alle considerazioni sopra effettuate circa il contratto posto in essere tra Comune di Udine e Udinese Calcio S.p.A., la posizione della Società è riconducibile di fatto a quella di concessionario di lavori pubblici, di cui all’art. 32, comma 1 lett. b) del Codice;
l’affidamento diretto, da parte di Udinese Calcio S.p.A., dei lavori dei lotti I, II e III appare in contrasto con le disposizioni dell’art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006, ove impongono che l’estrema urgenza derivi da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti; tra l’altro non è stato effettuato un confronto concorrenziale, in contrasto con quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo;
l’avvenuto affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento dell’esecuzione dei lotti IV e VI appare in contrasto con quanto stabilito dall’art. 49, comma 5 del d.p.r. 207/2010;
la nomina a responsabile del procedimento per Udinese Calcio S.p.A. di un dirigente comunale appare connotata da profili di incompatibilità; si ravvisa, inoltre, il contrasto della nomina con l’art. 10, comma 5 del d.lgs. 163/2006, ove questo prevede che il responsabile del procedimento per lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico;
si evidenziano, nell’operato dell’amministrazione comunale, elementi di incoerenza nell’avvio di lavori per adeguamento normativo per ottenimento del C.P.I. e agibilità dello stadio in concomitanza della procedura di cessione del diritto di superficie; inoltre, in relazione all’incarico di verifica della variante dei medesimi lavori si ravvisa il contrasto con le disposizioni di cui all’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e la pubblicazione di informazioni inesatte sul sito del Comune;

dispone l’invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comune di Udine, nelle persone del sindaco e del Responsabile del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente, Udinese Calcio S.p.A., nelle persone del rappresentante legale e dei responsabili del procedimento) invitando gli stessi al rispetto delle disposizioni violate, nonché agli intervenuti nel procedimento o esponenti (A.T.P.S. “Area Progetto Stadio Friuli”, Ordine degli Ingegneri provincia di Udine).

Il Presidente
Raffaele Cantone”

Claudia Gallanda
Già consigliere comunale di Udine
Mandato 2013-2018

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